Prestiti straordinari per le Imprese
Finanza Straordinaria per le imprese
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143
"Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto in particolare l'articolo 4, comma 4, lettera c), della
citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo provvede
anche a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina
relativa alla promozione della internazionalizzazione e della
competitivita' delle imprese nel mercato globale;
Visto, inoltre, l'articolo 11 della citata legge n. 59 del 1997, il
quale dispone che il Governo provvede a riordinare gli enti pubblici
nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza,
nonche' gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente
dallo Stato che operano, anche all'estero, nella promozione e nel
sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi
dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali;
Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Istituto per i servizi assicurativi
del commercio estero
(SACE)
Art. 1.
Disposizioni generali
1. E' istituito l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero (SACE), di seguito denominato Istituto.
2. L'Istituto ha sede in Roma ed ha personalita' giuridica di
diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione. E' posto
sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ed adempie alle proprie funzioni, secondo
criteri di efficienza ed economicita', sulla base delle deliberazioni
adottate dal CIPE in materia di internazionalizzazione, in apposite
riunioni da tenere almeno una volta ogni tre mesi.
Art. 2.
F u n z i o n i
1. L'Istituto e' autorizzato a rilasciare garanzie, nonche' ad
assumere in assicurazione i rischi di carattere politico,
catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono
esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai
sensi del comma 3, gli operatori nazionali nella loro attivita' con
l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana. Le
garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche
nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori
nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' per i crediti dalle stesse concessi a
Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di
tali Stati.
2. L'istituto puo' concludere accordi di riassicurazione e di
coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' con enti od imprese
esteri ed organismi internazionali.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono
definite con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministero del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli
accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi
dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di
mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione
dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
Art. 3.
Organizzazione
1. L'Istituto puo' stipulare accordi o convenzioni con soggetti
pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti,
limitatamente alla assistenza agli operatori, alla raccolta della
documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie.
Art. 4.
O r g a n i
1. L'ordinamento dell'Istituto e' disciplinato dallo statuto, che
ne determina i principi generali di organizzazione e di
funzionamento.
2. Lo statuto e' emanato con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero.
3. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori;
e) il comitato consultivo;
f) il direttore generale.
4. Il presidente dell'Istituto e' nominato con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Il presidente ha
la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il
consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione delle sue
delibere e svolge le specifiche funzioni ed attivita' di interesse
generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di
amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente,
nonche' da sei membri, dei quali due nominati dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal
Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con
l'estero, ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I
componenti del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono
nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica su designazione, rispettivamente, dei
Ministri competenti e del Presidente dell'ICE. Con il decreto di
nomina il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica attribuisce ad uno dei componenti le funzioni di
vicepresidente.
6. Il consiglio di amministrazione:
a) emana le direttive di carattere generale relative all'attivita'
dell'Istituto;
b) determina, in particolare, le condizioni generali di
ammissibilita' alla garanzia e alla copertura assicurativa;
c) procede alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese,
sulla base delle direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico gli
eventuali limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per
ciascun Paese;
d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie, nonche' di
assicurazione e riassicurazione, e le condizioni e procedure di
liquidazione degli indennizzi;
e) approva i bilanci dell'Istituto;
f) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilita'
dell'Istituto, conformandosi, quanto alle norme sul bilancio, alle
disposizioni del codice civile in materia di impresa;
g) formula proposte di modifica della delibera di cui all'articolo
2, comma 3, e dello statuto;
h) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e
prestiti;
i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle
iniziative di recupero degli indennizzi erogati;
l) delibera sugli altri argomenti che il presente decreto e lo
statuto attribuiscono alla sua competenza.
7. Le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed i), sono
soggette all'approvazione del Ministero vigilante. Il Ministero
vigilante approva le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h)
ed i), o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro
dieci giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le
delibere non restituite si intendono approvate.
8. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente del consiglio
di amministrazione e da tre membri scelti dal consiglio stesso. Nel
rispetto degli indirizzi, direttive e determinazioni fissati dal
consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo:
a) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine alle
singole richieste di concessione della promessa di garanzia o di
assunzione della garanzia e di liquidazione degli indennizzi;
b) svolge ogni altra attivita' e funzione ad esso attribuita dal
consiglio di amministrazione.
9. Il comitato esecutivo puo' delegare le competenze proprie al
direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto.
10. Il comitato consultivo e' composto da undici membri di
comprovata esperienza nelle materie attinenti alle attivita'
dell'Istituto, rappresentanti degli operatori economici
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del credito e delle
altre categorie interessate. I componenti del comitato consultivo
sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il comitato consultivo esprime pareri sugli
argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione e puo'
formulare proposte.
11. Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e
tre supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili, svolge i
compiti previsti dal codice civile per i sindaci. Il presidente ed i
membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro effettivo
ed uno supplente sono designati dal Ministero del commercio con
l'estero.
12. Il direttore generale dell'Istituto, nominato con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, partecipa
alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato
esecutivo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato
stesso e sulla gestione complessiva dell'Istituto. Il direttore
generale e' preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto e cura
la gestione del personale. Svolge, inoltre, le funzioni a lui
attribuite dallo statuto e quelle delegate dal comitato esecutivo.
Art. 5.
Durata e compensi dei componenti degli organi
1. I componenti degli organi durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati.
2. L'indennita' di carica dei componenti degli organi e gli
emolumenti del direttore generale sono fissati con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.
3. La carica di direttore generale e' incompatibile con
l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o privati, fatti
salvi gli incarichi a carattere temporaneo autorizzati dal Ministro
vigilante che non determinano una situazione di conflitto di
interessi con l'attivita' dell'Istituto.
Art. 6.
Fondo di dotazione e altre norme finanziarie
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' determinato, sulla base del patrimonio
netto della sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. Le
eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono
disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto sono garantiti dallo
Stato nei limiti indicati all'articolo 8, comma 1.
3. Per le proprie necessita' operative, l'Istituto puo' essere
autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia
in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti
stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero, da destinare alle necessita'
operative d'Istituto. Il netto ricavo e' versato in apposito conto di
tesoreria intestato all'Istituto. Le rate di ammortamento per
capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate
all'Istituto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica a carico della relativa assegnazione.
4. Le liquidita' dell'Istituto sono tenute presso la Tesoreria
centrale dello Stato in uno o piu' conti correnti infruttiferi, ad
eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attivita'
corrente che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere
tenuti presso banche.
Art. 7.
Disposizioni sull'attivita' dell'Istituto
1. Dalla data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel rapporto
assicurato nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato
l'indennizzo. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato,
l'Istituto e' altresi' costituito mandatario, senza obbligo di
rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto
discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati, fermo
restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto
assicurativo, ogni opportuna informazione e di rimettere
tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza,
e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri
indennizzati.
2. A decorrere dalla data di perfezionamento degli accordi
bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati
dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica diviene
cessionario dei crediti indennizzati dall'Istituto inseriti negli
accordi medesimi. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' altresi' surrogato nei diritti dei
creditori verso il debitore, in conseguenza dell'attivazione della
garanzia statale di cui all'articolo 6, comma 2. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' delegare
all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di cui al presente
comma, inclusi quelli derivanti dalla precedente gestione della
sezione.
3. L'Istituto e' autorizzato, nei limiti fissati annualmente dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti,
propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dall'Istituto,
anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione
alla quota non coperta da garanzia l'Istituto provvede a richiedere
preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati, i
quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota
suddetta.
4. I ricavi delle operazioni di cui al comma 3, detratta la quota
spettante agli operatori economici indennizzati dall'Istituto, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 8.
Piano previsionale degli impegni assicurativi
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il
piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo conto delle
esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione,
della rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello
Stato. La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i
limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi
dell'articolo 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi.
2. Gli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non
coperti dai proventi netti derivanti dall'attivita' assicurativa
dell'Istituto e per incrementare il fondo di riserva di cui al comma
3, sono determinati dalla legge finanziaria ed iscritti nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1° gennaio
1999, l'Istituto, a fronte degli impegni assicurativi assunti,
costituisce un fondo di riserva mediante un accantonamento
prudenziale da depositare presso un apposito conto intestato a suo
nome presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti
dai premi assicurativi, dagli importi recuperati per indennizzi
pagati, dai conferimenti di cui al comma 2, che verranno commisurati
al piano previsionale degli impegni di cui al comma 1, dai proventi
delle transazioni di cui all'articolo 7. Su proposta dei Ministri del
commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il CIPE puo' integrare il fondo di riserva
con le disponibilita' di cui all'articolo 6, comma 1.
L'accantonamento e' commisurato all'ammontare e alla vita media
dell'impegno assicurativo che di folta in volta viene assunto,
nonche' al coefficiente di rischio preventivamente attribuito a
ciascun Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministrazione.
In caso di sinistro, i relativi indennizzi saranno erogati facendo
ricorso, in via prioritaria, agli accantonamenti effettuati.
4. Il consiglio di amministrazione disciplina con propria delibera,
da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, il
funzionamento del fondo di riserva di cui al comma 3. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, disciplina i relativi rapporti finanziari tra il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
l'Istituto.
Art. 9.
Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria
1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto e'
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.
Art. 10.
Relazione al Parlamento
1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una
relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'anno precedente e
contenente elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in
corso, nonche' su quella da svolgere nell'anno successivo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica comunica al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno il
bilancio consuntivo dell'Istituto.
Art. 11.
Disposizioni concernenti il personale
1. Al personale dell'Istituto si applicano le norme dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese
di assicurazione.
2. Le norme per l'assunzione del personale dell'Istituto, con il
relativo stato giuridico, sono deliberate dal consiglio di
amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
3. Il personale del ruolo della sezione, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, prosegue il
proprio rapporto di lavoro con l'Istituto conservando a tutti gli
effetti di legge e contrattuali, inclusi quelli discendenti dalle
normative riguardanti le forme di previdenza integrativa,
l'anzianita', le qualifiche ed i gradi maturati presso la sezione.
4. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Istituto e'
incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di
qualunque professione o commercio o industria, fatta eccezione per
eventuali deroghe autorizzate dal Ministro vigilante, nell'ambito
delle previsioni contenute nel regolamento di cui al comma 2.
Art. 12.
Rappresentanza in giudizio
1. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
Art. 13.
Norme transitorie e finali
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo si provvede alla nomina dei componenti degli
organi; gli organi preesistenti sono prorogati sino alla data della
predetta nomina. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo si provvede alla emanazione dello
statuto.
2. La sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione, istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, e'
soppressa a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in
vigore dello statuto dell'Istituto.
3. L'Istituto subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati
dalla sezione. Gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse.
4. Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n.
955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio
1977, n. 227, restano regolate dalle leggi medesime.
5. Sino all'entrata in vigore della delibera del CIPE prevista
dall'articolo 2, comma 3, le operazioni e le categorie di rischi
assicurabili sono quelle previste dagli articoli dal 14 al 16 della
legge 24 maggio 1977, n. 227.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, sono abrogati, in particolare,
gli articoli da 1 a 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
Capo II
Finanziamento dei crediti all'esportazione
Art. 14.
Disposizioni generali
1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge
28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilita'
del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui
all'articolo 15 del presente decreto a fronte di operazioni di
finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria,
relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche'
esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.
2. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai
finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a
fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di
altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione.
3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili
al contributo sono stabilite con delibera del CIPE su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Le
condizioni, le modalita' e i tempi della concessione dei contributi
sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero.
4. Salvo quant'altro previsto dall'articolo 3 della legge 26
novembre 1993, n. 489, i membri dell'organismo che delibera in
materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto
gestore o di societa' controllata dallo stesso o essere membri dei
competenti organi statutari del suddetto gestore o delle societa'
anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di
voto i soggetti a cio' designati dal soggetto gestore.
Art. 15.
Destinatari per la corresponsione dei contributi
1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 14 sono:
a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero
anche per il tramite di banche nazionali;
b) le banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli
operatori nazionali o alla controparte estera;
c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonche' i
committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da
imprese nazionali.
Art. 16.
Disposizioni in materia di attivita' del soggetto gestore del
Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n. 295.
1. Al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a
carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di
cambio nella gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore del Fondo e' autorizzato ad
effettuare, su direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, operazioni di copertura, totale o
parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per
importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate
delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri derivanti
dalle suddette operazioni di copertura vengono accreditati o
addebitati al citato Fondo.
2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge
28 maggio 1973, n. 295, per le necessita' operative connesse alla
predetta gestione puo' essere autorizzato a contrarre mutui e
prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul
mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio
decreto, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Il
netto ricavo e' versato in apposito conto di Tesoreria intestato al
soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi,
dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
Art. 17.
Piano previsionale dei fabbisogni finanziari
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il
piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l'anno
successivo, relativamente alle operazioni di cui all'articolo 14.
2. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al Fondo
di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la
corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di cui
all'articolo 14, e' stabilito annualmente con la legge finanziaria.
Art. 18.
Relazione al Parlamento
1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una
relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente dal
soggetto gestore del Fondo ai sensi del presente decreto legislativo,
contenente elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in
corso, nonche' su quella da svolgere nell'anno successivo.
Art. 19.
Disposizioni transitorie e finali
1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 3,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti gia' emanate dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 18, quarto comma, dell'articolo
19, secondo comma, e dell'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n.
227, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' della legge 6
marzo 1987, n. 78.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, sono abrogati il titolo IV e
gli articoli 28, 29, 30, 36 e 37 della legge 24 maggio 1977, n. 227,
nonche' la legge 6 marzo 1987, n. 78, e ogni altra disposizione
incompatibile con il presente decreto legislativo.
Capo III
Disposizioni per favorire
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Art. 20.
Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di
promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
all'estero.
1. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, nonche' al comma 2, lettere a), b), f),
g) e h), ed all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dopo le parole: "imprese"
e: "societa'" e' soppressa la parola "miste";
b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "partecipate da imprese
italiane", sono inserite le seguenti: "ovvero da imprese aventi
stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate
da imprese italiane,";
c) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
"h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto
anni, alle imprese o societa' estere di cui alla lettera b), anche
nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la Banca Europea per
la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca Europea per gli
investimenti (BEI), la International financial corporation (I.F.C.)
ovvero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente il 25 per
cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico
dell'impresa o societa' estera;
h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che abbiano
finalita' strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di
promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di
investimento e di collaborazione commerciale ed industriale
all'estero, quali societa' finanziarie, assicurative, di leasing e di
factoring.";
d) all'articolo 3, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi
dell'articolo 1 non possono superare di norma la quota del 25 per
cento del capitale o fondo sociale della societa' o impresa e devono
essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto
anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata
su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, stabilisce:
a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della
partecipazione puo' essere aumentato;
b) le ipotesi in cui il termine per la cessione puo' essere
prorogato;
c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici
destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di
partecipazione o l'obbligo di cessione;
d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. puo' essere autorizzata a
partecipare ad aumenti del capitale sociale di societa' di diritto
italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di
partecipazioni di imprese o societa' all'estero.
2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della Simest S.p.a. e'
subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a
riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo
indicato al comma 1.";
e) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte
degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di
partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti
diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del
commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato
per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di
spesa del Ministero del commercio con l'estero per le finalita' di
cui alla presente legge.";
f) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: "Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi
agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della
loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa'
o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalita',
condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3,
commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489.".
2. Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese
all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. possono essere ammessi per
le rispettive quote di partecipazione alla garanzia assicurativa
dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE),
secondo le modalita' e condizioni contenute nella delibera del CIPE
prevista dall'articolo 2, comma 3.
3. All'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il
primo periodo e' sostituito dal seguente: "La Simest S.p.a.
corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese
anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono
partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e
privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o
parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese
all'estero.".
Art. 21.
Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di sviluppo
delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della
regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle
aree limitrofe, e successive modificazioni e integrazioni.
1. All'articolo 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
" 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e societa'
estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei
Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da
imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione
Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione
Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o societa' aventi stabile
organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da
imprese residenti nelle regioni menzionate, e' costituita la societa'
finanziaria Finest.".
2. All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e'
aggiunto il seguente periodo: "L'operativita' della Simest nei
territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge
di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da
apposita convenzione tra le due societa'; tale convenzione deve
valorizzare la specificita' del ruolo della Finest quale
interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.".
3. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
" 5. Di norma le partecipazioni della societa' finanziaria non
possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o societa'
estera e i finanziamenti della societa' finanziaria non possono
superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento
dell'impresa o societa' o dell'impegno finanziario dell'accordo di
collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro
otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori
correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata
di otto anni.". Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera
c), sub hter) e lettere d) , e) ed f), e commi 2 e 3, del presente
decreto legislativo.
4. All'articolo 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le
parole: "in misura proporzionale all'ammontare dei contributi
speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia
e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10." sono sostituite dal
seguente periodo: "La destinazione delle risorse alle iniziative del
presente articolo avra' luogo tenendo conto dell'operativita' su
tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio
di priorita' l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo
Stato alle regioni.". Al medesimo comma e', in fine, aggiunto il
seguente periodo: "La societa' finanziaria puo', inoltre, partecipare
direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai
progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole
imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili
interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito
dell'oggetto sociale.".
5. All'articolo 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le
parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "40 per cento" e
dopo le parole: "Sono estese alle operazioni poste in essere dalla
societa' finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24
aprile 1990, n. 100" sono aggiunte le seguenti: "; il coordinamento
tra la Finest e la Simest sara' effettuato, in base all'articolo 2458
del codice civile, anche mediante le nomine negli organi
amministrativi e di controllo".
6. All'articolo 2, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono
soppresse le parole: "non compresa nel territorio indicato al comma
1". Sempre al medesimo comma 8 viene aggiunto il seguente periodo:
"Potra' altresi' essere istituita una speciale sezione autonoma per
la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due
sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.".
Capo IV
Disposizioni varie
Art. 22.
Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti
per lo sviluppo delle esportazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 25 marzo
1997, n. 68, i contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della
legge 28 dicembre 1995,n. 549, concessi dal Ministero del commercio
con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di
specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la
realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare,
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Essi possono
essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto
ministeriale previsto dal suddetto articolo 1, comma 40, anche a
favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto
Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata.
2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212,
le parole: "dell'Europa centrale ed orientale" sono sostituite dalle
seguenti: "individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero".
3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati
dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni
richiamate ai commi 1 e 2 e le modalita' di verifica, anche ad opera
di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 20,
comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Sino alla determinazione dei criteri e delle procedure di
concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in
vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 20 ottobre 1990, n. 304:
a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le spese relative a
studi di prefattibilita' e di fattibilita' connessi
all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente
comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il
corrispettivo e' costituito, in tutto o in parte, dal diritto di
gestire l'opera;
b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di
fattibilita' collegati alle esportazioni ed agli investimenti
italiani all'estero.
6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono fissati modalita' e criteri di concessione e di
restituzione del finanziamento di cui al comma 5.
7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma,
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3,
della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del
commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei
contributi e di finanziamenti volti a favorire
l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere riconosciuto un
accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di
qualita' del prodotto o dell'azienda.
Art. 23.
Ulteriori interventi in materia di commercio estero
1. Al fine di assicurare la massima diffusione delle informazioni
in materia di commercio estero e dei programmi volti alla
internazionalizzazione delle imprese, il Ministero del commercio con
l'estero, ferme restando le competenze dell'AIPA, promuove la
ristrutturazione della rete informatica degli uffici dell'Istituto
nazionale per il commercio estero, anche allo scopo di realizzare le
necessarie interconnessioni con le regioni e le camere di commercio,
nonche' di rendere disponibile la fornitura di servizi informativi
con modalita' piu' articolate al fine di maggiormente rispondere alle
esigenze informative specifiche dell'utenza, in particolare per le
piccole e medie imprese, anche prevedendo la possibilita' di accessi
diretti al sistema informativo dell'ICE.
2. Il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato ad
effettuare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole,
avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero,
specifici interventi volti alla promozione all'estero di prodotti di
alta qualita' del settore agroalimentare.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a
lire 11.800 milioni per l'anno 1998, a lire 16.700 milioni per l'anno
1999 e a lire 18.400 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del commercio con l'estero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
necessarie variazioni di bilancio.
Art. 24.
Indirizzo strategico e coordinamento operativo
1. E' costituita presso il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) una commissione permanente per il
coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con
l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per
sua delega dal Ministro del commercio con l'estero e composta dai
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole. La
commissione tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero,
degli organismi collegiali previsti dall'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le deliberazioni della
commissione sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora
il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione.
La commissione delibera su proposta del Ministro del commercio con
l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero e'
costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, un'apposita
struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di
competenza della commissione.
2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle
amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonche' le
attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica
internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello
Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, puo', al fine di
razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad
indicare priorita', nonche' definire parametri e criteri operativi
comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel
settore.
3. La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le
modalita' e i criteri per il coordinamento dell'attivita' delle
amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio
con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri
vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca
e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri
interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della Simest
S.p.a., della Finest S.p.a. di Informest, del soggetto gestore del
Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e
dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero.
La commissione promuove altresi' la costituzione e la diffusione
territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del
settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni
previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 25.
Razionalizzazione degli interventi
di sostegno finanziario
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di
sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema
produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge
24 aprile 1990, n. 100, e all'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla
medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9
gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita
convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra
Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest
S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio
con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e
rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli
precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.
3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle
situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi
previsti dalle leggi di cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi,
di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione
degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro
del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest
S.p.a. dei fondi e delle disponibilita' finanziarie previste dalle
leggi di cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le
modalita' e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.a.
alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato
per la gestione degli interventi trasferiti, nonche' per la
determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore,
compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle
convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il
trattamento giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di
bilancio.
7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e'
soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione
di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e
11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre
1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni
di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest
della gestione degli interventi indicati al comma 1.


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